Codici di comportamento e Codici disciplinari

L’art. 7, comma 1, della legge n. 300 del 1970 impone ai datori di lavoro di portare “ a conoscenza dei lavoratori mediante affissione in luogo accessibile a tutti ” il codice disciplinare, cioè l’insieme delle norme, in particolare di derivazione contrattuale,” relative alle sanzioni, alle infrazioni in relazione alle quali ciascuna di esse può essere applicata ed alle procedure di contestazione delle stesse“.

La ratio della cui obbligatorietà è da ricercare nella necessità che sia assicurata a tutti lavoratori la conoscenza del sistema delle regole dell’organizzazione di appartenenza affinché abbiano consapevolezza della responsabilità perseguibile sul piano disciplinare per le eventuali violazioni – per costante e consolidata giurisprudenza, è imprescindibile e propedeutico ai fini della corretta attivazione dei procedimenti disciplinari e dell’irrogazione delle sanzioni.

Come accennato, l’obbligo di pubblicazione del codice disciplinare è stato sancito – sulla base del richiamo all’art. 7, comma 1, della legge n. 300 del 1970 contenuto nel precedente art. 55 del d.lgs. n. 165 del 2001 – dalla contrattazione collettiva del settore pubblico: tra gli altri, lo prevede l’art. 13, comma 8, del CCNL 12 giugno 2003 del comparto ministeri; l’art. 16, comma 10, del CCNL 9 ottobre 2003 del comparto enti pubblici non economici; l’art. 64, comma 8, del CCNL 17 maggio 2004 del comparto Presidenza del Consiglio dei ministri; l’art. 3, comma 10, del CCNL 11 aprile 2008 del comparto regioni-autonomie locali.

Il d.lgs. n. 150 del 2009 è, tuttavia, intervenuto in materia, modificando l’art. 55 del decreto legislativo n. 165 del 2001. In particolare, il comma 2 del nuovo art. 55, come sostituito dall’art.68 del d.lgs. n. 150 del 2009, prevede che “La pubblicazione sul sito istituzionale dell’amministrazione del codice disciplinare, recante l’indicazione delle predette infrazioni e relative sanzioni, equivale a tutti gli effetti alla sua affissione all’ingresso della sede di lavoro”

Il 19/04/18 l’Aran e le Organizzazioni Sindacali hanno firmato in via definitiva il Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro 2016-2018 del Comparto Istruzione e Ricerca, il cui testo è rinvenibile sul sito dell’ARAN.

All’Aran è stata firmata l’ipotesi di accordo del Contratto collettivo nazionale di lavoro (CCNL) per il comparto dell’istruzione e della ricerca, relativo al periodo 2019-2021.

In tema di sanzioni disciplinari previste per il personale ausiliario, tecnico ed amministrativo, e in attuazione dell’art.13 comma 11, si pubblica sul sito dell’Istituto il Codice disciplinare previsto per il personale ATA.

Il comma 12 del medesimo articolo, stabilisce che in sede di prima applicazione del CCNL, il codice disciplinare, obbligatoriamente reso pubblico entro 15 giorni dalla data di stipulazione, si applica dal quindicesimo giorno successivo a quello della sua pubblicazione.

Si ricorda che, ai sensi dell’art.55 comma 2 del D. Lgs. n.165/01, la pubblicazione sul sito istituzionale dell’amministrazione del codice disciplinare equivale a tutti gli effetti alla sua affissione all’ingresso della sede di lavoro.

Per quanto concerne la responsabilità disciplinare del personale docente, nelle more della sessione negoziale che dovrebbe concludersi entro il mese di luglio 2018, si evidenziano le modifiche introdotte dal comma 3 dell’art.29 del CCNL alla disciplina della sanzione della destituzione irrogabile al personale docente ai sensi dell’art. 498 del T.U. n. 297/94.

Nell’attesa di tale integrazione della contrattazione collettiva si pubblicano l’art.29 del CCNL e gli artt. 492-498 del T.U. n. 297/94, poiché queste norme integrano il codice disciplinare applicabile al personale docente.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

VISTO il D. Lgs. 16.4.1994, n. 297;

VISTO il D.P.R. 275/1999;

VISTO il D.Lgs. 165/2001, art. 25;

VISTO il D.Lgs. 150/2009, art.68;

VISTI il D.P.R n. 62 del 16 aprile 2013 e il D.M. 525/2014;

VISTO il D.Lgs. 116/2016;

VISTO il C.C.N.L. 2016/18;

VISTO il D.P.R. 81/2023

Dovendosi procedere alla pubblicazione del codice disciplinare e del codice di comportamento

dispone

Che siano pubblicati all’albo dell’Istituto e sul sito web della scuola i seguenti documenti: